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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.05. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
16.05.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo, dopo le parole: «centottanta giorni» è introdotto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale»;
   b) al sesto periodo dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale».