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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.07. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
14.07.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono anche ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».