Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5-sexies, prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.».