Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 47, comma 2, le parole: «fino alla data del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno» e le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».