Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.