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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.62. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
1.62.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con home visiting e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.