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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.37. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
1.37.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza dal 1o luglio fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti da destinare al profilo di medici di comunità, per un monte ore settimanale massimo di 30 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai medici di comunità un compenso lordo orario di 80 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis si provvede attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono alle maggiori risorse sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2020.
  11-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola «cento».