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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.08. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.