Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta su finanziamenti per le imprese del settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica)
1. Alle imprese di cui all'articolo 1, appartenenti al settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 100 per cento dei finanziamenti concessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 potrà essere fruito dall'anno successivo a quello di concessione del finanziamento a condizione che venga mantenuto per il medesimo anno un livello occupazionale non inferiore all'80 per cento.