All'articolo aggiuntivo 1.06 della Relatrice, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. La riduzione della metà del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature si applica, limitatamente all'anno 2020, altresì alle elezioni regionali.
3-ter. Limitatamente alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, è stabilita l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati che ottengano una dichiarazione di collegamento da parte di almeno 2 senatori e di almeno 4 deputati.