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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2471

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2020  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
  2. Si applicano, nell'ipotesi di contestuale svolgimento nell'anno 2020, delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 e del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 240 del 12 ottobre 2019, le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento ed i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, in ordine, allo scrutinio delle elezioni politiche suppletive, a quello del referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri Enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  3. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020:
   a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto alla metà;
   b) in deroga agli articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le liste e le candidature sono presentate dalle ore 8 del quarantaquattresimo giorno alle ore 12 del quarantatreesimo giorno antecedente la data della votazione;
   c) il termine per la riunione della Commissione elettorale circondariale di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è fissato al quarantesimo giorno antecedente la votazione.

Il Relatore