Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) su parere del dipartimento di prevenzione sanitaria regionale, le regioni a statuto ordinario, i cui organi elettivi sono in scadenza entro il 2 agosto 2020, possono procedere regolarmente all'indizione delle elezioni in ottemperanza all'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per il contenimento del contagio da Covid-19.