Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
ART. 1-quater. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.