Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, è stabilita l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati che ottengano una dichiarazione di collegamento da parte di almeno 2 senatori e di almeno 4 deputati.