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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 94-bis.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
94-bis.01.

  Dopo l'articolo 94-bis, aggiungere il seguente:

Art. 94-ter

  1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19», concessi alle imprese che, a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 2 e 5, del medesimo decreto legislativo, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel medesimo periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.