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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 92.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
92.01.
(inammissibile limitatamente al comma 5)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.
  2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli enti competenti.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.
  4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate a partire dal 1o ottobre 2020 le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore» sono soppresse;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore»;
   c) alla lettera b) dopo le parole: «attività di trasporto di persone svolta» aggiungere le seguenti: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori».

  A partire dal 1o gennaio 2022 all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori». L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
  6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.
  7. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-quinquies secondo princìpi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.
  8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto».
  9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate pro-quota le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, carnet di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determina dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali.