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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
83.01.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

  1. In relazione ai compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, ogni ente previdenziale privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, su istanza di parte ed a favore dei propri iscritti, è tenuto a garantire la cessione del credito pro-soluto nella misura massima di euro 20.000 per ogni iscritto.
  2. I costi che gli enti di cui al comma 1 possono applicare non possono essere superiori al 3 per cento del credito ceduto. Ai cedenti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, pari ai costi sostenuti per la cessione del credito.