Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:
a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;
b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;
c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;
d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata. In vigore del presente decreto, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.