Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)
1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.