Sostituirlo con il seguente:
Art. 61.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle parole: «24, 25 e 25-bis».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.