Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e per le start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta.