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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
38.01.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare a iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le iniziative di cui al primo periodo.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.