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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
27.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la parola: «indennità» aggiungere: «mensile»;
    2) le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con: «i mesi da marzo a giugno»;
    3) le parole: «600 euro» sono sostituite con: «780 euro»;
    4) dopo le parole: «previdenziali obbligatorie» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».
   b) al comma 2, le parole: «203,4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «1.057 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)
   1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 79 e 94.