stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-septies.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
2-septies.02.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Contribuzione aggiuntiva per medici e personale sanitario ospedaliero)

  1. Al personale sanitario ospedaliero impiegato nei reparti di terapia intensiva a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono riconosciuti ai fini pensionistici dodici mesi di contribuzione figurativa aggiuntiva della gestione separata di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, individua le modalità attuative di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.