stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
19.01.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.