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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
14.1.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione della attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.

  2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno FFP2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e FFP3 in corso di procedure invasive.