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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
125.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 e 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i condomini che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono beneficiare a titolo gratuito di una garanzia dello Stato pari al 100 per cento sulla quota non coperta dagli incentivi fiscali per la quale viene richiesto un finanziamento ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. La medesima garanzia viene resa anche sui finanziamenti diretti al condominio per le medesime finalità.