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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 98.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
98.07.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19 con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a garantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le emittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività e al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.
  3. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione e ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.