Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario.