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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 98.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
98.04.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

  1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.