Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Misure a sostegno dello Sport)
1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.