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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 95.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
95.04.

  Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

Art. 95-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, I titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.