stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 95.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
95.03.

  Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI per Io Sport)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, deroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.
  2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.
  3. L'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:
   a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;
   b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.