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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 93.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
93.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi prestata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge un contributo pari al 25 per cento del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

  1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei successivi 1-quinquies e 1-sexies.
  1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

  1-sexies. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1-quinquies, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2,5 miliardi di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter.