Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria e autostradale, è riconosciuto un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.
4.2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo nonché di erogazione dello stesso.
Conseguentemente è ridotto di 30 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126, comma 4.