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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 92.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
92.5.

  Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
  4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

  4-bis. 1. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  4-bis. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Conseguentemente, al comma 4-quater sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis e 4-ter con le seguenti: di cui ai commi da 4-bis a 4-ter.