Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: contratti pubblici aggiungere le seguenti:. Disposizioni in materia di pagamenti di prestazioni professionali da parte della PA.