Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Pagamenti della P.A.)
1. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri.