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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 90.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
90.02.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90.1.
(Misure per supportare la liquidità alle imprese nei rapporti commerciali pubblici e privati)

  1. I pagamenti derivanti da crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici sono corrisposti nei confronti delle imprese creditrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Le imprese creditrici destinano in via prioritaria le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 per il pagamento dei loro fornitori. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma decadono automaticamente dai benefici fiscali riconosciuti dalla presente legge in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché di ogni beneficio finalizzato a supportare la liquidità delle imprese stabilito dalla normativa vigente in favore delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti bancari possono concedere con garanzia supportata dallo Stato, alle imprese, qualunque tipologia e dimensione appartengano, nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento dei fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.