stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
89.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.