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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
89.05.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)

  1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate, di seguito denominato Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
  2. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 1:
   a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
   b) le strutture turistico-ricettive;
   c) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
   d) le famiglie e gli studenti interessati.

  3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) ed d), possono accedere alle risorse del Fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto Fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.