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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
89.02.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale)

  1. Al fine di consentire alla emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è autorizzato in via straordinaria lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riparto delle risorse di cui al presente comma è effettuato con decreti direttoriali del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCRP – divisione V sulla base delle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. All'onere di cui al presente comma, pari a euro 80 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.