Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a seguito di richiesta presentata dai frequentatori delle attività ai sensi e nei termini del comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della citata richiesta provvedono all'emissione di un voucher per il periodo di chiusura obbligatoria, da utilizzare trascorsi dodici mesi dalla riapertura.