Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di voucher è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del valore del rimborso o del voucher emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza.