Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;
b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.