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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 85.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
85.01.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)

  1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.
  2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
  3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
  4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.