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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 84.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
84.2.

  Al comma 6, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo è premesso il seguente: istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardate il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I luoghi da cui si collegano i magistrati il personale addetto e i difensori delle patri è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.