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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
83.8.
inammissibile

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, tutte le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni a norma degli articoli 189 e 352 del codice di procedura civile passano in decisione sulla base degli atti con concessione delle comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 del codice di procedura civile, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del presente comma i capi degli uffici giudiziari, per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale,