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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
83.10.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Per l'attività di udienza di cui alle lettere f) e h) del comma 7, nonché per le udienze calendarizzate e per le quali è stato necessario disporre il rinvio d'ufficio di cui alla lettera g) del medesimo comma 7, ai giudici onorari vengono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273.