Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Per l'attività di udienza di cui alle lettere f) e h) del comma 7, nonché per le udienze calendarizzate e per le quali è stato necessario disporre il rinvio d'ufficio di cui alla lettera g) del medesimo comma 7, ai giudici onorari vengono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273.