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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
83.04.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

  1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di dodici mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), ovvero una nuova relazione di cui all'articolo 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza COVID-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di dodici mesi le procedure di cui all'articolo 182-bis, settimo e ottavo comma, e quella di cui all'articolo 186-bis.
  2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli articoli 160 e seguenti e degli accordi di cui all'articolo 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384,
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.